Rapporto 2016 sul rispetto dei diritti umani – San Marino

marzo 2017
Rapporto sul rispetto dei diritti umani – San Marino
(available in English)

SINTESI

La Repubblica di San Marino è una democrazia multipartitica. Il Consiglio grande e generale (il Parlamento unicamerale eletto dal popolo) sceglie al proprio interno due capitani reggenti (che svolgono congiuntamente le funzioni di capo dello Stato). I capitani reggenti presiedono le riunioni del Consiglio e del Congresso di Stato (l’esecutivo), che è composto da non più di dieci membri (segretari di Stato) scelti dal Consiglio. Gli osservatori hanno giudicato le elezioni parlamentari anticipate, che si sono tenute il 20 novembre e il 4 dicembre, in generale libere e corrette.

Le autorità civili esercitano un controllo effettivo sulle forze di sicurezza.

Non sono stati registrati casi gravi di violazioni dei diritti umani.

Sono stati registrati casi di accuse di corruzione nei confronti di politici e funzionari pubblici. Non tutti gli edifici pubblici sono accessibili alle persone con disabilità fisiche. Le autorità non sempre fanno rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel settore dell’economia sommersa.

Lo Stato indaga e punisce i funzionari pubblici accusati di abusi.

Sezione 1. Rispetto dell’integrità della persona, inclusa la garanzia di non incorrere in:

a. Esecuzioni arbitrarie e altre uccisioni dettate da motivazioni politiche

Non sono stati registrati casi di esecuzioni arbitrarie o illegali da parte dello Stato o di suoi rappresentanti.

b. Sparizioni

Non sono stati registrati casi di sparizioni dettate da motivazioni politiche.

c. Torture e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

La legge vieta pratiche di questo genere e non sono stati registrati casi di pubblici ufficiali che vi abbiano fatto ricorso.

Condizioni delle prigioni e delle strutture detentive

Le condizioni delle prigioni e delle strutture detentive in generale sono in linea con gli standard internazionali.

Condizioni fisiche: nel corso dei primi sette mesi dell’anno, non sono stati registrati casi di decessi in prigione o in altre strutture detentive. A maggio un detenuto ha tentato il suicidio nella sua cella. Alcuni detenuti si sono lamentati della difficoltà psicologica di essere rinchiusi in una prigione di piccole dimensioni, a stretto contatto con altri detenuti che li hanno incolpati dei loro reati. Un medico nominato dal tribunale ha diagnosticato a due detenuti uno stato di depressione e ha prescritto loro una terapia farmacologica. I detenuti si sono lamentati anche della mancanza di spazi per l’esercizio fisico e la pratica religiosa, dell’inadeguatezza delle cure mediche e della scarsa illuminazione.

Amministrazione: non esiste un difensore civico specifico per i detenuti. I due capitani reggenti possono ricevere petizioni dai cittadini riguardo a qualsiasi attività degli organi di Governo.

Vigilanza indipendente: il Governo permette a osservatori indipendenti e organizzazioni internazionali di visitare le prigioni.

d. Arresti o detenzioni arbitrarie

La legge proibisce gli arresti e le detenzioni arbitrarie, e in generale il Governo ha rispettato questi divieti.

Ruolo della polizia e degli apparati di sicurezza

La Polizia civile è sottoposta al controllo della Segreteria di Stato per gli Affari interni. La Gendarmeria e la Guardia di rocca (corpi militari) sono sottoposte al controllo dei capitani reggenti quando eseguono mansioni legate all’ordine pubblico e alla sicurezza, mentre la Segreteria di Stato per gli Affari esteri e politici sovrintende alle funzioni amministrative (come la gestione del personale e dell’equipaggiamento). La Gendarmeria è sottoposta al controllo del tribunale quando svolge funzioni di polizia giudiziaria. Il Congresso militare fa rispettare la disciplina militare.

Le autorità civili mantengono un controllo effettivo sulla Polizia civile, sulla Gendarmeria e sulla Guardia di rocca; lo Stato dispone di meccanismi efficaci per individuare e punire casi di abusi e corruzione. Il commissario della legge indaga e persegue ogni notizia di attività criminale nel Paese, incluse le uccisioni compiute dalle forze di sicurezza. Non sono stati registrati casi di reati impuniti riguardanti le forze di sicurezza.

Procedure di arresto e trattamento dei detenuti

Tranne nei casi in cui qualcuno venga sorpreso e arrestato mentre sta commettendo un presunto reato, per arrestare una persona è necessario un mandato basato su prove sufficienti ed emesso da un funzionario autorizzato. Non sono stati registrati casi di individui detenuti dalle autorità in segreto o senza l’autorizzazione di un magistrato. Le forze dell’ordine informano immediatamente i detenuti delle accuse a loro carico. Esiste un efficace sistema di libertà su cauzione. Le autorità garantiscono ai detenuti la possibilità di incontrare subito i familiari e un avvocato di fiducia. Lo Stato fornisce assistenza legale alle persone indigenti e non sono stati registrati casi in cui tale disposizione sia stata soggetta a restrizioni. La legge stabilisce che una persona arrestata sia detenuta in carcere o in una struttura di cura, oppure agli arresti domiciliari. Inoltre, le autorità possono ordinare all’arrestato di rimanere nel Paese in attesa del processo. Non sono stati registrati casi di persone arrestate o trattenute dalle autorità senza poter comunicare con l’esterno, o di persone poste agli arresti domiciliari.

Capacità del detenuto di contestare la legittimità della detenzione di fronte a un tribunale: la legge garantisce al detenuto il diritto a un pronunciamento da parte di un giudice in merito alla legalità della sua detenzione e le autorità in genere rispettano tale diritto. Una persona che viene arrestata o incarcerata può presentare appello di fronte a un giudice penale d’appello entro 10 giorni dalla notifica o esecuzione della misura in questione. La decisione del giudice penale d’appello può essere impugnata entro 30 giorni di fronte al giudice di appello più alto, che decide sulla legittimità della misura. Una persona che viene arrestata o incarcerata può ottenere un pronto rilascio e un risarcimento (per danni sia materiali che morali) se viene stabilito che la detenzione era illegale.

e. Negazione del diritto a un processo pubblico ed equo

La legge garantisce l’indipendenza del potere giudiziario e in generale il Governo rispetta questa indipendenza.

Procedure processuali

La legge garantisce il diritto a un processo equo e pubblico, e una magistratura indipendente in generale fa rispettare tale diritto. La legge garantisce la presunzione di innocenza e impone alle autorità di informare gli imputati in maniera rapida e dettagliata delle accuse contro di loro. Gli imputati hanno diritto ad avere un processo equo e pubblico, senza indebiti ritardi. Gli imputati hanno il diritto di presenziare alle udienze e consultarsi con un avvocato durante ogni fase dell’indagine. I processi sono presieduti da un giudice monocratico. Lo Stato garantisce a proprie spese l’assistenza legale per le persone indigenti. Gli imputati hanno diritto a disporre di un tempo adeguato per preparare la propria difesa. Il servizio di interpretazione viene assicurato gratuitamente durante l’intero processo. Gli imputati possono accedere a documenti detenuti dallo Stato rilevanti per il loro caso, possono interrogare i testimoni d’accusa e presentare testimoni e prove a loro discarico. Le autorità non possono costringere gli imputati a testimoniare o a confessare la propria colpevolezza. Gli imputati hanno diritto a due gradi di appello. La legge estende tali diritti a tutti gli individui e non sono stati registrati casi di gruppi a cui siano stati negati.

Il Governo ha avviato una riforma del codice penale per accrescere i diritti degli imputati durante tutte le fasi del processo giudiziario, inclusa la nomina di un giudice incaricato di accertarsi che i diritti degli imputati vengano salvaguardati.

Prigionieri e detenuti politici

Non sono stati registrati casi di prigionieri o detenuti per ragioni politiche.

Procedure giudiziarie civili e risarcimenti

Le persone possono ottenere risarcimenti per violazioni dei diritti umani attraverso i tribunali nazionali. Sono previsti risarcimenti amministrativi e giudiziari per eventuali torti subiti, incluse violazioni dei diritti umani. I cittadini, una volta esaurite le possibilità di appello nei tribunali nazionali, possono rivolgersi, per casi riguardanti presunte violazioni da parte dello Stato della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

f. Violazioni arbitrarie della privacy, dei diritti della famiglia, del domicilio o della corrispondenza

La legge proibisce questo tipo di azioni e non sono stati registrati casi in cui il Governo non abbia rispettato tali divieti.

Sezione 2. Rispetto delle libertà civili, fra cui:

a. Libertà di stampa e di espressione

La legge sancisce la libertà di stampa e di espressione e in generale il Governo rispetta questi divieti. Una stampa indipendente, una magistratura efficiente e un sistema politico democratico funzionante concorrono insieme a promuovere la libertà di espressione e di stampa.

Libertà di parola e di espressione: le leggi dello Stato proibiscono la diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di idee basate sul concetto di superiorità razziale o sull’odio razziale o etnico, o di commettere, o incitare altri a commettere, atti discriminatori basati su razza, etnia, nazionalità, religione o orientamento sessuale. Non sono stati registrati casi di procedimenti penali avviati sulla base di queste leggi.

Libertà di stampa e di informazione: la legge che regola i mezzi di informazione e il lavoro dei professionisti del settore ha istituito l’Autorità garante per l’informazione, che ha la facoltà di imporre sanzioni (incluse ammende) a quei giornalisti e mezzi di informazione che violano il codice deontologico degli operatori dell’informazione. Per chi viene condannato non è prevista la possibilità di ricorrere in appello.

Non sono disponibili dati sul ricorso a questa legge, o altre leggi collegate contro la calunnia, la denigrazione, la diffamazione o la blasfemia, da parte del Governo o di personaggi pubblici per limitare il dibattito pubblico.

Libertà di accesso a internet

Il Governo non ha ristretto o interrotto l’accesso alla Rete, né ha censurato contenuti online; non sono stati registrati casi di controllo di comunicazioni private online da parte dello Stato senza apposita autorizzazione legale. Secondo l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel 2014 il 53 per cento della popolazione usava internet.

Libertà di ricerca e di eventi culturali

Non sono stati registrati casi di limitazioni della libertà di ricerca o di eventi culturali da parte dello Stato.

b. Libertà di riunione pacifica e di associazione

La legge garantisce la libertà di riunione e di associazione e in generale il Governo rispetta tali diritti.

c. Libertà di culto

Si veda il rapporto International Religious Freedom Report del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America all’indirizzo www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertà di movimento, sfollati interni, protezione di rifugiati e apolidi

La legge garantisce la libertà di spostarsi all’interno del Paese di viaggiare all’estero, di emigrare e di tornare in patria, e in generale il Governo rispetta questi diritti.

Il Governo collabora con l’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni umanitarie per fornire protezione e assistenza ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli apolidi e alle altre categorie assimilabili.

La collaborazione è stata limitata.

Protezione dei rifugiati

Accesso al diritto d’asilo: la legge prevede la concessione dell’asilo politico o dello status di rifugiato e il Governo ha istituito un sistema per garantire protezione ai rifugiati. Il Governo garantisce protezione contro l’espulsione o il rimpatrio in Paesi dove la vita o la libertà del rifugiato sarebbe in pericolo. Il Governo può concedere lo status di rifugiato o l’asilo politico attraverso un decreto.

Sezione 3. Libertà di partecipare al processo politico

La legge garantisce ai cittadini la possibilità di cambiare Governo, e i cittadini esercitano tale diritto attraverso elezioni libere e corrette, a suffragio universale.

Elezioni e partecipazione politica

Elezioni recenti: gli osservatori hanno giudicato le elezioni parlamentari anticipate che si sono tenute il 20 novembre e il 4 dicembre in generale libere e corrette.

Partecipazione delle donne e delle minoranze: nessuna legge limita la partecipazione delle donne e dei membri delle minoranze al processo politico.

Sezione 4. Corruzione e mancanza di trasparenza nell’amministrazione pubblica

La legge prevede sanzioni penali per la corruzione dei pubblici ufficiali e il Governo in generale ha applicato con efficacia queste leggi.

Corruzione: l’11 gennaio, la Corte di appello ha confermato la condanna per corruzione di 5 imputati. Di questi, 3 erano funzionari pubblici condannati per aver accettato tangenti; uno è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di detenzione per aver accettato tangenti in contanti, in sei occasioni, per consentire a progetti edili in corso nel Paese di evitare le ispezioni. Ad aprile, un ex ministro degli Affari esteri condannato nel 2015 per associazione a delinquere, corruzione, voto di scambio e riciclaggio di denaro sporco è stato trasferito agli arresti domiciliari. All’inizio di ottobre, era ancora agli arresti domiciliari.

Trasparenza finanziaria: per i funzionari pubblici, non esiste alcun obbligo di divulgare la propria situazione finanziaria. La legge impone a tutti i candidati in corsa per una carica elettiva di divulgare il reddito dell’anno precedente e il patrimonio detenuto o gli investimenti effettuati in società private.

Diritto di accesso alle informazioni: la legge prevede che i cittadini possano avere accesso alle informazioni riguardanti l’amministrazione pubblica, e quest’ultima garantisce concretamente l’accesso ai suoi dati attraverso i siti web della Segreteria di Stato per gli Affari interni, del Consiglio grande e generale e del Bollettino ufficiale della Repubblica di San Marino.

Sezione 5. Atteggiamento del Governo riguardo a inchieste internazionali e di organizzazioni non governative su presunte violazioni dei diritti umani

Diverse organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani in generale svolgono la loro attività senza alcuna restrizione da parte del Governo, indagando e pubblicando le loro scoperte su casi di violazioni dei diritti umani. I funzionari pubblici hanno un atteggiamento attento e collaborativo nei confronti di questi gruppi.

Sezione 6. Discriminazioni e abusi da parte della società e traffico di persone

Donne

Stupri e violenze domestiche: lo stupro, incluso lo stupro coniugale, è un reato penale e il Governo persegue con efficacia le persone responsabili di tali reati. La pena prevista per lo stupro va dai 2 ai 6 anni di reclusione. In presenza di circostanze aggravanti, la pena prevista va dai 4 ai 10 anni.

La legge proibisce la violenza contro le donne e il Governo fa rispettare con efficacia tali disposizioni. La pena prevista per le violenze coniugali va dai 2 ai 6 anni di reclusione. In presenza di circostanze aggravanti, la pena prevista va dai 4 agli 8 anni. Nei primi 7 mesi dell’anno, le autorità hanno registrato 10 casi di violenze domestiche (fisiche, psicologiche ed economiche) e nessun caso di stupro.

Il 6 maggio, il Governo ha incorporato nel codice penale la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Per effetto di questa misura, i nuovi casi di violenze di questo tipo, come il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, la sterilizzazione forzata e la violenza domestica, sono considerati reati.

Molestie sessuali: il Governo ha fatto rispettare con efficacia la legge che vieta le molestie sessuali. Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno, è stato registrato un unico caso di molestie sessuali.

Diritti riproduttivi: le coppie e i singoli individui hanno il diritto di scegliere quanti figli avere, a che distanza l’uno dall’altro e quando averli, gestiscono la loro salute riproduttiva e dispongono delle informazioni e degli strumenti in tal senso, senza discriminazioni, coercizioni o violenze.

Discriminazioni: la legge stabilisce per uomini e donne gli stessi diritti. Non sono stati registrati casi di discriminazione economica contro le donne per quanto riguarda il matrimonio, il divorzio, la custodia dei figli, l’impiego, l’accesso al credito, i salari, la proprietà e gestione di imprese o proprietà, l’istruzione, le procedure giudiziarie o l’alloggio. Il 6 maggio, alcuni emendamenti al codice penale riguardanti la violenza e gli abusi domestici hanno introdotto anche il divieto di discriminazioni fondate sul genere.

Minori

Iscrizione all’anagrafe: la cittadinanza si ottiene attraverso lo jus sanguinis (perché si è figli di un cittadino o di una cittadina sammarinese) o attraverso lo jus soli (perché si è nati sul territorio del Paese) nel caso in cui entrambi i genitori siano ignoti o apolidi. Le nascite devono essere registrate entro 10 giorni.

Matrimoni precoci e matrimoni forzati: l’età minima prescritta dalla legge per potersi sposare è di 18 anni. In casi particolari, tuttavia, un giudice può autorizzare il matrimonio di minori che abbiano compiuto almeno 16 anni di età.

Sfruttamento sessuale di minori: la legge proibisce la pedopornografia, comprese esibizioni, opere e materiali a sfondo sessuale in cui compaiano minorenni, e punisce chiunque commerci o diffonda in qualunque modo materiale pedopornografico. La legge punisce chi fornisce informazioni finalizzate all’adescamento e allo sfruttamento sessuale di persone con meno di 18 anni, l’età minima per il consenso sessuale. Le autorità fanno rispettare la legge.

Sottrazione internazionale di minori: il Paese aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Si veda l’Annual Report on International Parent Child Abduction, all’indirizzo: https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html

Antisemitismo

La popolazione ebraica è esigua. Nel corso dei primi 7 mesi dell’anno, non sono stati registrati episodi di antisemitismo.

Traffico di persone

Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno, non sono stati registrati casi confermati che indichino che San Marino sia un luogo di origine, di destinazione o di transito per vittime del traffico di persone.

Persone con disabilità

La legge vieta le discriminazioni contro persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, intellettuali e mentali nell’impiego, nei trasporti, nell’istruzione, nell’accesso all’assistenza sanitaria, nel sistema giudiziario e nell’erogazione di altri servizi pubblici. Il Governo in generale ha fatto rispettare questi divieti efficacemente, ma non tutti gli edifici pubblici sono accessibili a persone con disabilità fisiche. La Commissione sammarinese sulle disabilità ha presentato numerose richieste per l’attuazione delle leggi approvate nel marzo del 2015 per tutelare i diritti delle persone con disabilità. Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno, non sono stati registrati casi di discriminazioni contro persone con disabilità. È stato registrato un caso in cui le autorità hanno incriminato un cittadino per abbandono di una persona con disabilità.

Atti di violenza, discriminazioni e altri abusi basati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere

La legge vieta discriminazioni basate sul sesso o sulla condizione personale, economica, sociale, politica o religiosa di un individuo. Queste leggi si applicano anche alle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. La legge non fa alcun riferimento alle persone intersessuali.

La legge stabilisce che quando una persona commette un reato motivato da ostilità verso la razza, l’etnia, la nazionalità, la religione o l’orientamento sessuale della vittima, i tribunali devono considerare tale motivazione come una circostanza aggravante al momento di comminare la pena. Le leggi proibiscono la diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di idee basate sull’odio razziale o etnico, o di commettere, o incitare altri a commettere, atti discriminatori basati su razza, etnia, nazionalità, religione o orientamento sessuale. I trasgressori sono perseguibili penalmente.

Sezione 7. Diritti dei lavoratori

a. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

A maggio è stata approvata una nuova legge sui sindacati che snellisce e rafforza la contrattazione collettiva e fissa requisiti più precisi per la registrazione dei sindacati e delle associazioni datoriali. La nuova legge istituisce un’autorità incaricata di certificare i requisiti legali per partecipare alla contrattazione collettiva e firmare contratti collettivi. La legge garantisce ai lavoratori (esclusi quelli della Gendarmeria e della Guardia della rocca) il diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi, di scioperare nei termini previsti dalla legge e di condurre contrattazioni collettive. La legge vieta discriminazioni antisindacali e stabilisce il reintegro per i lavoratori licenziati per attività sindacali.

Il Governo applica queste norme, senza ritardi e sollecitazioni. Non sono disponibili dati relativi all’adeguatezza delle risorse, alle ispezioni, alle misure di riparazione, alle procedure giudiziarie e amministrative e alle pene per le violazioni.

Lo Stato e i datori di lavoro in generale hanno rispettato, nella pratica, la libertà di associazione e il diritto di condurre contrattazioni collettive. Le organizzazioni dei lavoratori sono indipendenti dal Governo e dai partiti politici. Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno, non sono stati registrati casi di interferenze governative nelle attività sindacali, tentativi di sciogliere organizzazioni sindacali o uso eccessivo della forza per mettere fine a scioperi o proteste. Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno, non sono stati registrati casi di discriminazioni antisindacali.

b. Divieto di lavoro forzato o coatto

La legge proibisce qualsiasi forma di lavoro forzato o coatto e il Governo fa rispettare efficacemente questa norma. Le risorse, i risarcimenti e le indagini sono apparsi adeguati, anche se non sono disponibili dati sulle sanzioni inflitte per le violazioni e la loro efficacia.

Secondo l’Ispettorato del lavoro, nel corso dell’anno non sono stati registrati casi di lavoro coatto.

c. Divieto di lavoro minorile ed età lavorativa minima

L’età lavorativa minima è di 16 anni. Per i ragazzi fra i 16 e i 18 anni la legge non pone alcun limite alle attività lavorative legali. I minorenni non possono fare straordinari e non possono lavorare per più di otto ore al giorno. Il Governo fa rispettare con efficacia le leggi contro il lavoro minorile e predispone risorse e controlli adeguati per le misure in tal senso. Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno, l’Ispettorato del lavoro non ha registrato nessun caso di lavoro minorile.

Il Governo ha fatto rispettare con efficacia le leggi e le misure per proteggere i minori dallo sfruttamento sul luogo di lavoro.

d. Discriminazioni nell’impiego o nella professione

La legge proibisce le discriminazioni nell’impiego e nella professione basate su razza, colore della pelle, sesso, religione, idee politiche, origine nazionale o cittadinanza, origine sociale, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere, età, lingua, condizione di sieropositività o altre malattie trasmissibili. Il Governo fa rispettare con efficacia queste leggi e norme. Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno, non sono stati registrati ufficialmente casi di discriminazioni nell’impiego o nella professione.

e. Condizioni di lavoro accettabili

Non esiste un salario minimo nazionale. Esistono salari minimi diversi per i vari settori industriali. Il salario minimo per il lavoratore di categoria più bassa nel settore dei servizi (la categoria peggio retribuita) è di 9,84 euro. Non esistono stime ufficiali della soglia di povertà: tuttavia, gli individui che hanno uno stipendio annuale inferiore a 8.500 euro possono presentare domanda per ottenere un sussidio dallo Stato, che varia a seconda del grado di povertà; in media, ogni anno meno del 2 per cento della popolazione adulta presenta domanda per ottenere tale sussidio. Le persone a basso reddito, inoltre, possono presentare domanda per avere sussidi sociali.

La legge stabilisce che nel settore pubblico la settimana lavorativa è di 36 ore, mentre nel settore privato è di 37,5 ore, con 24 ore di riposo consecutivo a settimana obbligatorie per tutti. La legge prevede il diritto a ferie e permessi retribuiti, impone una retribuzione maggiore per le ore di straordinario e consente un massimo di 2 ore di straordinario al giorno. Gli straordinari eccessivi o forzati sono vietati dalla legge. Il Governo fissa i criteri da rispettare per la sicurezza e la salute sul lavoro.

In generale, le leggi sul lavoro vengono rispettate, ma ci sono casi, in particolare nel settore dell’edilizia e dell’industria metalmeccanica, in cui alcuni datori di lavoro non sempre rispettano le norme in materia di sicurezza, come ad esempio i limiti all’orario di lavoro e l’uso di dispositivi per la sicurezza personale. Le autorità non fanno rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel settore dell’economia sommersa. Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno, non sono stati registrati casi di infortuni gravi di lavoratori. Le sanzioni previste dalla legge vanno dalla multa all’arresto per reato colposo, e in genere sono sufficienti a scoraggiare le violazioni. L’Ispettorato del lavoro ha il compito di accogliere le denunce di violazioni delle norme sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e indagare. La Segreteria di Stato per l’Ambiente e il Servizio di protezione civile hanno il compito di vigilare sull’attuazione delle leggi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, e di indagare sugli incidenti più gravi.

I lavoratori hanno il diritto di rifiutare condizioni che mettano a repentaglio la salute o la sicurezza senza mettere a rischio il mantenimento del posto di lavoro. Il Governo tutela con efficacia questo diritto.