Rapporto 2019 sulla libertà di religione nel mondo – San Marino

10 giugno 2020
Rapporto sulla libertà di religione nel mondo 2019
(available in English)

SAN MARINO

Sintesi

La legge proibisce le discriminazioni religiose e le restrizioni alla libertà di religione e prescrive misure per perseguire penalmente i reati basati sull’odio religioso. I gruppi religiosi riconosciuti dal Governo possono accedere ai contributi dell’imposta sul reddito, in base alle scelte effettuate dai singoli contribuenti. La legge impone l’insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pubbliche, ma garantisce il diritto di non usufruirne senza incorrere in alcuna sanzione. Una legge approvata a giugno prevede lezioni alternative di etica per gli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. I simboli cattolici rimangono comuni negli edifici pubblici.

Non sono stati registrati, a livello sociale, casi rilevanti di iniziative tali da ledere la libertà di religione.

In occasione di visite periodiche e conversazioni telefoniche, funzionari del Consolato generale di Firenze hanno continuato a sottolineare, nei loro incontri con funzionari della segreteria di Stato per gli Affari esteri, l’importanza della tolleranza religiosa.

Sezione I. Demografia religiosa

Il Governo statunitense stima la popolazione sammarinese complessiva in 34.000 individui (stima di metà 2019). Anche se non fornisce dati statistici sull’entità dei diversi gruppi religiosi, il Governo sammarinese riporta che la stragrande maggioranza della popolazione è cristiana cattolica. Fra gli altri gruppi religiosi, figurano testimoni di Geova, baha’i, musulmani, ebrei, cristiani ortodossi e cristiani valdesi.

Sezione II. Rispetto della libertà di religione da parte del Governo

QUADRO GIURIDICO

Le leggi costituzionali tutelano la libertà di religione e proibiscono ogni discriminazione su base religiosa e ogni restrizione della libertà di religione, tranne quei casi in cui sia necessario tutelare l’ordine pubblico e il benessere generale. Il codice penale prevede pene detentive fra i 6 mesi e i 3 anni per gli atti discriminatori, compresi quelli basati sulla religione. La discriminazione su base religiosa può inoltre rappresentare una circostanza aggravante per altri tipi di reati: in questi casi, le pene possono essere incrementate. La legge proibisce i reati basati sull’odio e le affermazioni denigratorie nei confronti di gruppi religiosi: i trasgressori possono incorrere in pene detentive fra i 3 e i 12 mesi.

La legge vieta agli operatori dell’informazione di generare e diffondere informazioni che possano risultare discriminatorie sulla base della religione e di altri fattori. Chiunque può presentare una segnalazione all’Autorità garante per l’informazione, un organismo pubblico che ha la facoltà di prendere misure disciplinari. Per una violazione del codice deontologico, l’Autorità può disporre sanzioni che vanno dall’avvertimento alla censura, alla sospensione e/o alla cancellazione dai registri dei professionisti del settore. Queste sanzioni si aggiungono a quelle già previste dal codice penale.

La legge consente ai contribuenti di destinare il 3 per mille delle imposte che versano sul reddito alla Chiesa cattolica o ad altri gruppi religiosi o laici registrati come organizzazioni senza scopo di lucro. I contribuenti non devono appartenere al gruppo in questione per destinargli il 3 per mille. Le organizzazioni religiose devono essere legalmente riconosciute all’interno del paese per godere di questo beneficio. Per ottenere il riconoscimento legale, devono dimostrare allo Stato di svolgere attività senza scopo di lucro e presentare rapporti annuali. Le autorità possono condurre periodicamente ispezioni e verifiche dei conti delle organizzazioni, richiedere la presentazione di documentazione aggiuntiva e indagare su denunce sporte da membri dell’organizzazione o soggetti esterni.

Non esistono scuole religiose private e la legge impone l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. È offerto solo l’insegnamento della religione cattolica. Un accordo con la Santa Sede garantisce all’insegnamento della religione cattolica lo stesso status delle altre materie insegnate nelle scuole. Il programma di insegnamento della religione cattolica include comparazioni fra il cristianesimo e altre religioni e fra la Bibbia e altri testi religiosi. Gli insegnanti sono scelti dalla Chiesa e possono essere sia religiosi che laici, e il loro stipendio è pagato dallo Stato. La legge garantisce inoltre agli studenti la possibilità di non usufruire dell’insegnamento della religione senza incorrere in alcuna sanzione. Gli studenti (o i genitori, se gli studenti hanno meno di 18 anni) devono indicare la volontà di non usufruire dell’insegnamento della religione all’inizio di ogni anno scolastico. Per effetto di una legge approvata a giugno, gli studenti delle scuole primarie e secondarie che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica possono frequentare un insegnamento alternativo di “etica, cultura e società”.

San Marino fa parte della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici.

COMPORTAMENTO DELLE AUTORITÀ

Nel 2018, l’ultimo anno per il quale siano disponibili dati, 183 organizzazioni senza scopo di lucro (un dato in aumento rispetto alle 110 dell’anno precedente) hanno ricevuto contributi pubblici in accordo con la legge. Le autorità non hanno indicato quante di queste organizzazioni siano religiose, ma fra di esse figurano la Chiesa cattolica, diverse associazioni cattoliche, i testimoni di Geova e i baha’i.

I simboli cattolici rimangono comuni negli edifici pubblici. Nelle aule di tribunale e negli uffici pubblici continuano a essere appesi alle pareti dei crocifissi. Il Governo continua a gestire un luogo pubblico di “meditazione e preghiera” nella capitale, a disposizione dei fedeli di qualsiasi religione.

Sezione III. Rispetto della libertà di religione all’interno della società

Non sono stati registrati, a livello sociale, casi rilevanti di iniziative tali da ledere la libertà di religione.

Sezione IV. Le politiche e l’impegno del Governo statunitense

In occasione di visite periodiche e conversazioni telefoniche, il console generale di Firenze e altri rappresentanti del Consolato hanno affrontato il tema dell’importanza della tolleranza religiosa con la segreteria di Stato per gli Affari esteri.