12 aprile 2022
Rapporto sul rispetto dei diritti umani – San Marino
(available in English)
SINTESI
La Repubblica di San Marino è una democrazia multipartitica. Due volte l’anno, il Consiglio grande e generale (il Parlamento unicamerale eletto dal popolo) sceglie al proprio interno due capitani reggenti (che svolgono congiuntamente le funzioni di capo dello Stato). I capitani reggenti presiedono le riunioni del Consiglio e del Congresso di Stato (l’esecutivo), che è composto da non più di dieci membri (segretari di Stato) scelti dal Consiglio. Le elezioni parlamentari si sono tenute nel 2019 e gli osservatori le hanno giudicate in generale libere e corrette.
La Polizia civile è sottoposta al controllo della Segreteria di Stato per gli Affari interni. La Gendarmeria (la forza di polizia nazionale) e la Guardia di rocca (le forze armate) sono sottoposte al comando dei capitani reggenti quando svolgono compiti legati all’ordine pubblico e alla sicurezza. La Segreteria di Stato per gli Affari esteri esercita il controllo sulle funzioni amministrative, come quelle relative al personale e all’equipaggiamento, e i tribunali esercitano il controllo sulla Gendarmeria quando svolge funzioni di polizia giudiziaria. Le autorità civili esercitano un controllo effettivo sulle forze di sicurezza.
Non sono stati registrati casi rilevanti di violazioni dei diritti umani.
Il Governo dispone di procedure per identificare, indagare e perseguire penalmente pubblici funzionari che dovessero rendersi responsabili di violazioni dei diritti umani o corruzione.
Sezione 1. Rispetto dell’integrità della persona:
a. Esecuzioni arbitrarie e altre uccisioni illegali o dettate da motivazioni politiche
Non sono stati registrati casi di esecuzioni arbitrarie o illegali commesse dallo Stato o da suoi rappresentanti.
b. Sparizioni
Non sono stati registrati casi di sparizioni a opera o per conto delle autorità pubbliche.
c. Torture e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti
La legge vieta pratiche di questo genere e non sono stati registrati casi di pubblici ufficiali che vi abbiano fatto ricorso.
Condizioni delle prigioni e delle strutture detentive
Non si è avuta alcuna notizia di fatti rilevanti per i diritti umani rispetto alle condizioni delle prigioni e delle strutture detentive.
Condizioni fisiche: non risultano problemi significativi rispetto alle condizioni fisiche delle prigioni e delle strutture detentive.
Amministrazione: nessuna denuncia di maltrattamenti è stata presentata alle autorità.
Vigilanza indipendente: il Governo permette a osservatori indipendenti e organizzazioni internazionali, incluso il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa, di visitare le prigioni.
d. Arresti o detenzioni arbitrarie
La legge proibisce gli arresti e le detenzioni arbitrarie e garantisce a ogni individuo il diritto di contestare in tribunale la legalità del proprio arresto o detenzione. Il Governo in generale rispetta tali obblighi.
Procedure di arresto e trattamento dei detenuti
Tranne nei casi in cui qualcuno viene sorpreso e arrestato in presunta flagranza di reato, per arrestare una persona è necessario un mandato basato su prove sufficienti ed emesso da un funzionario autorizzato. Non sono stati registrati casi di individui detenuti dalle autorità in segreto o senza l’autorizzazione di un magistrato. Le forze dell’ordine informano immediatamente i detenuti delle accuse a loro carico. Esiste un efficace sistema di libertà su cauzione. Le autorità garantiscono ai detenuti la possibilità di incontrare subito i familiari e un avvocato di fiducia. Lo Stato fornisce assistenza legale alle persone indigenti e non sono stati registrati casi in cui tale disposizione sia stata soggetta a restrizioni. La legge stabilisce che una persona arrestata venga detenuta in carcere, in una struttura di cura oppure agli arresti domiciliari. Le autorità possono anche ordinare all’arrestato di rimanere nel Paese in attesa del processo. Non sono stati registrati casi di persone arrestate o trattenute dalle autorità senza poter comunicare con l’esterno.
e. Negazione del diritto a un processo pubblico ed equo
La legge garantisce l’indipendenza del potere giudiziario e in generale il Governo rispetta l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura.
Procedure processuali
La legge garantisce il diritto a un processo pubblico e imparziale, senza indebiti ritardi, e una magistratura indipendente in generale fa rispettare tale diritto. La legge garantisce la presunzione di innocenza e impone alle autorità di informare gli imputati in maniera rapida e dettagliata delle accuse contro di loro. Gli imputati hanno il diritto di presenziare alle udienze e consultarsi con un avvocato durante ogni fase dell’indagine. Lo Stato garantisce a proprie spese l’assistenza legale per le persone indigenti. I processi sono presieduti da un giudice monocratico. Gli imputati hanno diritto a disporre di un tempo adeguato a preparare la propria difesa. Il servizio di interpretazione viene assicurato gratuitamente durante l’intero processo. Gli imputati possono interrogare i testimoni d’accusa e presentare testimoni e prove a proprio discarico.
Le autorità non possono costringere gli imputati a testimoniare o a confessare la propria colpevolezza. Gli imputati hanno diritto a due gradi di appello.
Prigionieri e detenuti politici
Non sono stati registrati casi di prigionieri o detenuti per ragioni politiche.
Procedure giudiziarie civili e risarcimenti
I cittadini possono ottenere risarcimenti per violazioni dei diritti umani attraverso i tribunali nazionali. Sono previsti risarcimenti amministrativi e giudiziari per eventuali illeciti subiti, incluse violazioni dei diritti umani. I cittadini, una volta esaurite le possibilità di appello nei tribunali nazionali, possono rivolgersi, per casi riguardanti presunte violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali da parte dello Stato, alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
f. Violazioni arbitrarie della privacy, dei diritti della famiglia, del domicilio o della corrispondenza
La legge proibisce questo tipo di azioni e non sono stati registrati casi in cui il Governo non abbia rispettato tali divieti.
Sezione 2. Rispetto delle libertà civili
A. LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, ANCHE PER CHI FA PARTE DELLA STAMPA E ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE
La legge garantisce la libertà di espressione, anche per chi fa parte della stampa e altri mezzi di informazione, e in generale il Governo rispetta tale diritto. Una stampa indipendente, una magistratura efficiente e un sistema politico democratico funzionante concorrono insieme a promuovere la libertà di espressione, anche per chi fa parte della stampa e altri mezzi di informazione.
Libertà di espressione: le leggi dello Stato proibiscono di diffondere, attraverso qualsiasi mezzo, idee basate sul concetto di superiorità razziale o sull’odio razziale o etnico, o di commettere, o incitare altri a commettere, atti discriminatori basati su razza, etnia, nazionalità, religione o orientamento sessuale. Non sono stati registrati casi di procedimenti penali avviati sulla base di queste leggi.
Libertà di espressione per chi fa parte della stampa e altri mezzi di informazione, inclusi quelli telematici: la legge che regola i mezzi di informazione e il lavoro dei professionisti del settore ha istituito l’Autorità garante per l’informazione, che ha la facoltà di imporre sanzioni (incluse ammende) a quei giornalisti e mezzi di informazione che violano il codice deontologico degli operatori dell’informazione. Una legge approvata ad aprile prevede che tutti i mezzi di informazione, compresi quelli telematici e non registrati, devono trasmettere ogni anno all’Autorità garante per l’informazione dati finanziari e informazioni sulla proprietà.
I giornalisti sono rappresentati all’interno dell’Autorità garante per l’informazione, che ha il compito di far rispettare il codice deontologico tra i professionisti dell’informazione.
Libertà di accesso a internet
Il Governo non ha ristretto o interrotto l’accesso alla Rete, né ha censurato contenuti online; non sono stati registrati casi di controllo delle comunicazioni private per via telematica da parte dello Stato senza apposita autorizzazione legale.
Libertà di ricerca e di eventi culturali
Non sono stati registrati casi di limitazioni della libertà di ricerca o di eventi culturali da parte dello Stato.
b. Libertà di riunione pacifica e di associazione
La legge garantisce la libertà di riunione pacifica e di associazione e in generale il Governo rispetta tali diritti.
c. Libertà di culto
Si veda l’International Religious Freedom Report del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America all’indirizzo: https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.
D. LIBERTÀ DI MOVIMENTO E DIRITTO A LASCIARE IL PAESE
La legge garantisce la libertà di spostarsi all’interno del Paese, di viaggiare all’estero, di emigrare e di tornare in patria, e in generale il Governo rispetta questi diritti.
e. Status e trattamento degli sfollati interni
Non applicabile.
f. Protezione dei rifugiati
Il Governo collabora con l’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni umanitarie per fornire protezione e assistenza ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli apolidi e alle altre categorie assimilabili.
Accesso al diritto d’asilo: il Governo può concedere lo status di rifugiato o l’asilo politico attraverso un decreto.
Sezione 3. Libertà di partecipare al processo politico
La legge garantisce ai cittadini la possibilità di cambiare Governo e i cittadini esercitano tale diritto attraverso elezioni libere e corrette, a suffragio universale. Gli stranieri che risiedono nel Paese da almeno 10 anni possono votare alle elezioni locali.
Elezioni e partecipazione politica
Elezioni recenti: gli osservatori hanno giudicato le elezioni parlamentari che si sono tenute nel 2019 in generale libere e corrette.
Partecipazione delle donne e dei membri di gruppi minoritari: nessuna legge limita la partecipazione delle donne e dei membri di gruppi minoritari, comprese le persone con disabilità e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali (LGBTQI+) al processo politico, e le suddette categorie vi prendono effettivamente parte. Le donne rappresentano il 10 per cento delle posizioni ministeriali.
Sezione 4. Corruzione e mancanza di trasparenza nell’amministrazione pubblica
La legge prevede sanzioni penali per la corruzione dei pubblici ufficiali e il Governo in generale ha applicato con efficacia queste leggi. Non sono stati registrati casi di corruzione nel corso dell’anno.
Sezione 5. Atteggiamento del Governo verso le inchieste internazionali e di organizzazioni non governative su presunte violazioni dei diritti umani
Diverse organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani in generale svolgono la loro attività senza alcuna restrizione da parte del Governo, indagando e pubblicando le loro scoperte su casi di violazioni dei diritti umani. I funzionari pubblici hanno spesso mostrato un atteggiamento collaborativo nei confronti di questi gruppi e prestano attenzione ai loro pareri.
Sezione 6. Discriminazioni e abusi da parte della società
Donne
Stupri e violenze domestiche: lo stupro, incluso lo stupro coniugale, è un reato penale e il Governo persegue con efficacia le persone responsabili di tali reati. La pena prevista per lo stupro va dai 2 ai 6 anni di reclusione (dai 4 ai 10 anni in presenza di circostanze aggravanti). Non sono disponibili dati sui casi di stupro o violenze domestiche per l’anno in esame.
La legge proibisce le violenze domestiche e il Governo fa rispettare con efficacia tali disposizioni. Le violenze domestiche costituiscono un reato penale: la pena prevista va dai 2 ai 6 anni di reclusione (dai 4 agli 8 anni in presenza di circostanze aggravanti).
Molestie sessuali: il Governo fa rispettare con efficacia la legge che vieta le molestie sessuali.
Diritti riproduttivi: non sono stati registrati casi di aborti forzati o sterilizzazioni obbligatorie da parte delle autorità.
Le autorità garantiscono l’ accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva per le persone sopravvissute a una violenza sessuale. Nel quadro della gestione clinica degli episodi di stupro sono messi a disposizione servizi di contraccezione d’emergenza.
Discriminazioni: la legge stabilisce per uomini e donne gli stessi diritti. La legge sulle violenze e gli abusi domestici proibisce anche qualsiasi discriminazione fondata sul genere.
Minori
Iscrizione all’anagrafe: la cittadinanza si ottiene da ognuno dei due genitori, anche se adottivi, o perché si è nati sul territorio del Paese nel caso in cui entrambi i genitori siano ignoti o apolidi. Le nascite devono essere registrate entro 10 giorni.
Matrimoni infantili, matrimoni precoci e matrimoni forzati: l’età minima prescritta dalla legge per potersi sposare è di 18 anni. In casi particolari, tuttavia, un giudice può autorizzare il matrimonio di minori che abbiano compiuto almeno 16 anni di età.
Sfruttamento sessuale ai danni di minori: la legge proibisce la pornografia minorile, comprese esibizioni, opere e materiali a sfondo sessuale in cui compaiano minorenni, e punisce chiunque commerci o diffonda in qualunque modo materiale pedopornografico. La legge punisce chi fornisce informazioni finalizzate all’adescamento e allo sfruttamento sessuale di persone con meno di 18 anni, l’età minima per il consenso sessuale. La pena prevista per questo tipo di reato va dai 2 ai 6 anni di reclusione; la pena sale dai 4 ai 10 anni se il reato implica un rapporto sessuale o se è stato commesso a danno di un minore con meno di 14 anni di età, o meno di 18 anni di età se affetto da disabilità fisiche o mentali.
Sottrazione internazionale di minori: il Paese aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Si veda l’Annual Report on International Parental Child Abduction del dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America all’indirizzo: https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.
Antisemitismo
C’è un’esigua popolazione ebraica nel paese. Non sono stati registrati episodi di antisemitismo.
Tratta di esseri umani
Non si è avuta nessuna notizia confermata che indichi che il Paese sia un luogo di origine, di destinazione o di transito per vittime della tratta di esseri umani.
Persone con disabilità
La legge vieta le discriminazioni contro persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, intellettuali e mentali. Il Governo in generale fa rispettare questi divieti efficacemente, ma non tutti gli edifici pubblici sono accessibili alle persone con disabilità fisiche.
A luglio il Consiglio grande e generale ha approvato una legge che promuove la piena partecipazione delle persone con disabilità sensoriali. Un’associazione che sostiene le persone con disabilità ha criticato il fatto che le autorità non abbiano dato attuazione a una legge del 2018 che impone la pubblicazione di una lista di attrezzature e dispositivi medici disponibili gratuitamente per le persone con disabilità. Non sono stati registrati casi di discriminazioni ai danni di persone con disabilità.
Atti di violenza, criminalizzazione e altri abusi basati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere
La legge vieta le discriminazioni basate sul sesso o sull’orientamento sessuale, sulla condizione personale, economica, sociale, politica o religiosa di un individuo.
La legge stabilisce che quando una persona commette un reato motivato da ostilità verso l’orientamento sessuale della vittima, i tribunali devono considerare tale motivazione come una circostanza aggravante al momento di comminare la pena. La legge vieta alle persone di commettere o incitare altri a commettere atti discriminatori basati sull’orientamento sessuale.
Sezione 7. Diritti dei lavoratori
a. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
La legge sancisce il diritto dei lavoratori di costituire organizzazioni sindacali indipendenti e di aderirvi, di condurre contrattazioni collettive e di scioperare nei termini previsti dalla legge. La legge vieta le discriminazioni antisindacali e impone il reintegro dei lavoratori licenziati per attività sindacali. Alcune limitazioni definite dalla legge si applicano agli scioperi che riguardano “servizi pubblici essenziali”, come sanità, scuola e trasporti. Il Governo applica efficacemente queste norme, senza ritardi. Le sanzioni sono proporzionate a quelle previste per violazioni analoghe. Le sanzioni includono ammende e, in caso di recidiva, l’interdizione dall’attività professionale.
Lo Stato e i datori di lavoro in generale rispettano la libertà di associazione e il diritto di condurre contrattazioni collettive. Le organizzazioni dei lavoratori sono indipendenti dal Governo e dai partiti politici. Nel corso dell’anno non sono stati registrati casi di interferenze governative nelle attività sindacali, tentativi di sciogliere organizzazioni sindacali o uso eccessivo della forza per mettere termine a scioperi o proteste, né si è avuta notizia di casi di discriminazioni antisindacali.
b. Divieto di lavoro forzato o coatto
La legge proibisce qualsiasi forma di lavoro forzato o coatto e il Governo fa rispettare efficacemente questa norma. Le risorse, le misure di riparazione giudiziaria e le indagini messe in campo appaiono adeguate ed efficaci, anche se non sono disponibili dati sulle pene previste per le violazioni.
Secondo l’Ispettorato del lavoro, non sono stati registrati casi di lavoro coatto.
c. Divieto di lavoro minorile ed età lavorativa minima
La legge proibisce le forme più gravi di lavoro minorile. L’età lavorativa minima è di 16 anni e la legge esclude i minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni dalle attività lavorative più rischiose. I minorenni non possono lavorare per più di otto ore al giorno e non possono fare straordinari. Il Governo fa rispettare con efficacia le leggi contro il lavoro minorile e predispone risorse e controlli adeguati in tal senso. Le sanzioni sono proporzionate a quelle previste per reati analoghi e le ispezioni sono sufficienti a garantire l’osservanza della legge. Nel corso dell’anno, l’Ispettorato del lavoro non ha ricevuto nessuna notizia di casi di lavoro minorile.
d. Discriminazioni nell’impiego e nella professione
La legge proibisce le discriminazioni nell’impiego e nella professione basate su razza, colore della pelle, sesso, religione, idee politiche, origine nazionale o cittadinanza, origine sociale, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere, età, lingua, condizione di AIDS/sieropositività o altre malattie trasmissibili. La legge stabilisce esplicitamente che un lavoro dello stesso valore dev’essere retribuito nella stessa misura. La legge non vieta specificamente discriminazioni sulla base del sesso nell’accesso al credito.
Il Governo fa rispettare efficacemente queste leggi e normative e le sanzioni sono proporzionate a quelle previste per violazioni analoghe. Nel corso dell’anno non sono stati registrati ufficialmente casi di discriminazioni nell’impiego o nella professione.
e. Condizioni di lavoro accettabili
Normative sulla retribuzione e l’orario di lavoro: non esiste un salario minimo nazionale. Esistono salari minimi diversi, più alti della soglia di povertà, per i vari settori industriali. In conseguenza della pandemia di covid-19, il Governo ha introdotto numerose misure di stimolo, fra cui una che garantisce che le famiglie ricevano un reddito minimo, determinato dal numero di componenti. A maggio il Consiglio grande e generale ha approvato una legge che accorda un massimo di 650 euro (750 $) al mese alle persone indigenti, più 150 euro (173 $) per il coniuge e 100 euro (115 $) per ogni figlio. Inoltre, il Governo eroga fino a un massimo di 400 euro (460 $) alle persone che hanno difficoltà a pagare un affitto.
La legge stabilisce che la settimana lavorativa standard è di 37,5 ore e proibisce l’eccessivo ricorso agli straordinari e gli straordinari forzati. La legge prevede il diritto a ferie retribuite e una retribuzione maggiore per gli straordinari.
Salute e sicurezza del lavoro: il Governo fissa criteri di salute e sicurezza del lavoro appropriati per i principali settori. Le sanzioni previste dalla legge per chi non ottempera alle normative vanno dalla multa all’arresto e in generale sono proporzionate a quelle previste per reati analoghi. Un sindacato, tuttavia, è del parere che le sanzioni comminate dalle autorità non sempre siano state adeguate.
L’Ufficio del lavoro generalmente fa rispettare efficacemente le normative sul lavoro. L’Ispettorato del lavoro ha il compito di accogliere le denunce di violazioni delle norme relative alla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e condurre indagini. Gli ispettori (che sono in numero adeguato) hanno la responsabilità di individuare situazioni pericolose per i lavoratori e hanno il potere di effettuare ispezioni senza preavviso e comminare multe. La Segreteria di Stato per l’Ambiente e il Servizio di protezione civile hanno il compito di vigilare sull’attuazione delle leggi in materia di salute e sicurezza del lavoro e di indagare sugli incidenti più gravi. In generale le leggi vengono rispettate, ma alcuni datori di lavoro, in particolare nel settore dell’edilizia, non sempre rispettano le norme di sicurezza, come ad esempio i limiti all’orario di lavoro e l’uso di dispositivi per la sicurezza personale. Le autorità non sempre riescono a far rispettare le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro nel settore dell’economia sommersa. Nel corso dell’anno non sono stati registrati casi di decessi o infortuni gravi di lavoratori.